Messa in servizio D.M. 329/2004
Messa in servizio D.M. 329/2004
Le attrezzature o insiemi a pressione sono soggetti alla verifica obbligatoria di primo impianto o di messa in servizio solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. La verifica, effettuata su richiesta dall’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto e ne permette, in caso di esito positivo, la messa in servizio. La dichiarazione di messa in servizio D.M. 329/2004, da inviare al Dipartimento INAIL territoriale competente per provincia di installazione e all’Unità Sanitaria Locale (SPSAL) o all’Azienda Sanitaria Locale (PMIP-ASL) competente, deve contenere:
L’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione (PS), temperatura (T), capacità (V) e fluido di esercizio;
Una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
Una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 403/1998 (disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso;
Il verbale che il soggetto verificatore consegna all’azienda al termine della verifica, ove prescritta;
Un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o creep (fenomeno di deformazione plastica del materiale, crescente nel tempo, in presenza di sollecitazioni costanti) o sottoposti a fatica oligociclica (fenomeno di degrado della resistenza meccanica del materiale quando sottoposto a sforzi ripetuti nel tempo).
Sono esonerate dalla verifica di messa in servizio le attrezzature ed insiemi riportati nell’art. 5 del D.M. 329/2004 – “Esclusioni”.