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Messa in servizio D.M. 329/2004

Messa in servizio D.M. 329/2004

Le attrezzature o gli insiemi a pressione sono soggetti alla verifica obbligatoria di primo impianto o di messa in servizio solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. La verifica, effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice, riguarda il controllo della corretta installazione sull’impianto e consente, in caso di esito positivo, la messa in servizio.

La dichiarazione di messa in servizio D.M. 329/2004, da inviare alla sede INAIL territorialmente competente per la provincia di installazione e all’Azienda Sanitaria Locale (SPSAL) o all’Autorità Sanitaria Locale competente (PMIP-ASL), deve contenere:

  • L’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione (PS), temperatura (T), capacità (V) e fluido di esercizio;
  • Una relazione tecnica, corredata dallo schema dell’impianto, indicante le condizioni di installazione e di esercizio, nonché le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
  • Una dichiarazione esplicita, redatta ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 403/1998 (disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive), che certifichi che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso;
  • Il verbale che il verificatore rilascia all’azienda al termine della verifica, ove previsto;
  • Un elenco dei componenti funzionanti in regime di scorrimento viscoso o creep (fenomeno di deformazione plastica del materiale, crescente nel tempo, in presenza di sollecitazioni costanti) oppure soggetti a fatica a basso numero di cicli (fenomeno di degrado della resistenza meccanica del materiale quando sottoposto a sollecitazioni ripetute nel tempo).

Le attrezzature e gli insiemi elencati all’art. 5 del D.M. 329/2004 – “Esclusioni” – sono esenti dalla verifica di messa in servizio.

  • Piano controlli

    Ha lo scopo di riportare nel dettaglio l’estensione e la tipologia di controlli non distruttivi da effettuare sui singoli componenti di un attrezzatura in base ai meccanismi di danneggiamento attesi. L’intervallo di ricontrollo sarà funzione dell’estensione e tipologia di controlli (efficacia del controllo).

  • Stato di conservazione / Intervallo di ricontrollo

    L’intervallo di ricontrollo è una logica conseguenza della valutazione dello stato di conservazione emerso dall’analisi dei risultati delle ispezioni effettuate in osservanza di quanto riportato nello specifico “Piano dei Controlli” sulla base dei meccanismi di danneggiamento attesi. L’intervallo di ricontrollo deve essere tale da garantire l’esercizio in sicurezza dell’attrezzatura.

  • Verifiche successive

    Verifiche di stabilità, fitness for service (API 579), BS 9710