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Messa in servizio D.M. 329/2004

Messa in servizio D.M. 329/2004

Le attrezzature o insiemi a pressione sono soggetti alla verifica obbligatoria di primo impianto o di messa in servizio solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. La verifica, effettuata su richiesta dall’azienda utilizzatrice, riguarda l’accertamento della loro corretta installazione sull’impianto e ne permette, in caso di esito positivo, la messa in servizio. La dichiarazione di messa in servizio D.M. 329/2004, da inviare al Dipartimento INAIL territoriale competente per provincia di installazione e all’Unità Sanitaria Locale (SPSAL) o all’Azienda Sanitaria Locale (PMIP-ASL) competente, deve contenere: L’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione (PS), temperatura (T), capacità (V) e fluido di esercizio; Una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; Una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 403/1998 (disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso; Il verbale che il soggetto verificatore consegna all’azienda al termine della verifica, ove prescritta; Un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o creep (fenomeno di deformazione plastica del materiale, crescente nel tempo, in presenza di sollecitazioni costanti) o sottoposti a fatica oligociclica (fenomeno di degrado della resistenza meccanica del materiale quando sottoposto a sforzi ripetuti nel tempo). Sono esonerate dalla verifica di messa in servizio le attrezzature ed insiemi riportati nell’art. 5 del D.M. 329/2004 – “Esclusioni”.
  • Piano controlli

    Ha lo scopo di riportare nel dettaglio l’estensione e la tipologia di controlli non distruttivi da effettuare sui singoli componenti di un attrezzatura in base ai meccanismi di danneggiamento attesi. L’intervallo di ricontrollo sarà funzione dell’estensione e tipologia di controlli (efficacia del controllo).

  • Stato di conservazione / Intervallo di ricontrollo

    L’intervallo di ricontrollo è una logica conseguenza della valutazione dello stato di conservazione emerso dall’analisi dei risultati delle ispezioni effettuate in osservanza di quanto riportato nello specifico “Piano dei Controlli” sulla base dei meccanismi di danneggiamento attesi. L’intervallo di ricontrollo deve essere tale da garantire l’esercizio in sicurezza dell’attrezzatura.

  • Verifiche successive

    Verifiche di stabilità, fitness for service (API 579), BS 9710